La rinuncia all'eredità

01 agosto 2016

di Marusca Avv. Pilla

Posso rinunciare all'eredità oppure sono obbligata, necessariamente, ad accettare perchè sono l'unica erede di mio padre deceduto settimana scorsa? 

Rinunciando all’eredità, il chiamato dichiara di non volere acquistare l’eredità, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, né egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquisire alcun bene dell’asse ereditario. Chi rinunzia è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato all’eredità (restano salvi gli effetti di una eventuale attività del chiamato in relazione ai bene ereditari, autorizzata in base all’art. 460 c.c.). Trattandosi di un atto solenne, la rinuncia va fatta con dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del tribunale nella cui giurisdizione s’è aperta la successione, vale a dire quella dell’ultimo domicilio del de cuius. Trattandosi di un actus legitimus, la rinuncia deve essere totale e pertanto non può essere né condizionata, né a termine, né parziale, pena l’invalidità della stessa. Ne consegue che non si può rinunciare a favore di questo o di quello, ma la parte del chiamato che rinuncia va ad accrescere la parte di tutti i coeredi. Nel caso in cui il rinunziante abbia discendenti legittimi (figli, nipoti o pronipoti), questi subentreranno di diritto allo stesso. Il rinunziante può cambiare idea e revocare la rinuncia a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione di 10 anni previsto per l’accettazione dell’eredità o non vi sia stata accettazione da parte degli altri eredi Trattandosi di un’accettazione tardiva, la revoca potrà compiersi in modo espresso o tacito e lascia impregiudicati i diritti acquistati legittimamente dai terzi sui beni ereditari. La rinuncia all’eredità si può impugnare per violenza o dolo. Tuttavia se la rinuncia all’eredità, benché senza frode, danneggi i creditori del rinunziante, questi possono farsi autorizzare, entro 5 anni dalla rinuncia, ad accettare l’eredità in nome ed in luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Al riguardo un esempio pratico può chiarirne l’importanza: X, che risulta risulta nullatenente e deve a Y di 10.000 euro, rinuncia all’eredità di Z. Ebbene, Y può farsi autorizzare ad accettare l’eredità di Z in nome e per conto di X rinunciante, per soddisfarsi sui beni ereditari per un importo non superiore di euro 10.000. Il chiamato all’eredità decade dalla facoltà di rinunziare e conseguentemente si considera erede puro e semplice nel caso in cui abbia sottratto o nascosto beni ereditari.

Studio legale
Avv. Marusca Pilla
Via Meda, 1
20017 Rho (MI)
mpilla_99@yahoo.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA copyright www.ilgiornaledelricordo.it

 

News » ANNOTAZIONI LEGALI di Avv. Marusca Pilla - Sede: Nazionale | lunedì 01 agosto 2016