CYBERBULLISMO: COSA DICE LA LEGGE

27 maggio 2017

di Anna Isabella Sanna

Camera.Cyberbullismo, ecco cosa prevede la legge. L'ammonimento del questore
Redazione Internet mercoledì 17 maggio 2017
La legge per il contrasto alle forme di cyberbullismo è stata definitivamente approvata dalla Camera con 432 voti a favore e nessun contrario. Il testo che ha avuto un percorso lungo e accidentato

La Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità (432 favorevoli, nessun contrario) in via definitiva la legge che introduce disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo.

La proposta di legge detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ed
è arrivata all'esame dell'Assemblea in quarta lettura (seconda lettura Camera). Il provvedimento è stato approvato, in prima lettura, dal Senato (il 20 maggio 2015), poi modificato dalla Camera (il 20 settembre 2016) e, quindi, nuovamente approvato, con modificazioni, dal Senato (il 31 gennaio 2017).

Il provvedimento è arrivato all'esame di Montecitorio nella formulazione adottata dal Senato, non essendo stato modificato nel corso dell'esame in sede referente dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali. Le modifiche da ultimo apportate dal Senato privilegiano un'impostazione dell'intervento normativo basata esclusivamente su strumenti preventivi di carattere educativo; ciò, rispetto all'impostazione dell'ultimo testo-Camera che agli interventi educativi affiancava anche strumenti di natura penale. Inoltre, il testo trasmesso dal Senato si riferisce a prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, risultando soppresso ogni riferimento al bullismo.

Il provvedimento introduce così una serie di misure di carattere educativo e formativo, finalizzate in particolare a favorire una maggior consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori che, generando spesso isolamento ed emarginazione, possono portare a conseguenze anche molto gravi su vittime in situazione di particolare fragilità.

Ecco cosa prevede la legge:
IDENTIKIT DEL CYBERBULLO
Entra per la prima volta nell`ordinamento una puntuale definizione legislativa di cyberbullismo. Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d`identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.

OSCURAMENTO DEL WEB
Il minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (o anche il genitore) può chiedere al gestore del sito internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in Rete. Se non si provvede entro 48 ore, l`interessato può rivolgersi al Garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

DOCENTE ANTI-BULLI IN OGNI SCUOLA
In ogni istituto sarà individuato un docente con funzioni di "referente" per le iniziative contro il cyberbullismo (che dovrà collaborare con le forze dell'ordine, con le associazioni e i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio). Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo informatico e attivare adeguate azioni educative. L`obbligo di informazione è circoscritto ai casi che non costituiscono reato.

Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto (da aggiornare ogni due anni) puntando, tra l`altro, sulla formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, mentre ai singoli istituti è demandata l`educazione alla legalità e all`uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali.

AMMONIMENTO DEL QUESTORE
In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia il cyberbullo, sulla falsariga di quanto già è previsto per lo stalking,potrà essere formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori. Il questore - assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti - potrà convocare il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Gli effetti dell`ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

PIANO D'AZIONE E MONITORAGGIO
Presso la Presidenza del Consiglio verrà istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il cyberbullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

IL GIUDIZIO DELL'AIART: PERCHE' SOLO I MINORENNI?
Per Massimiliano Padula, presidente dell'Aiart, l'associazione degli spettatori e dei cittadini mediali, "la legge ha diversi punti di forza ma presenta anche alcune ambiguità. Circoscrivere il raggio d'azione ai minorenni significa assicurare una protezione maggiore ai nostri ragazzi ma esclude potenzialmente dalla procedura di ammonimento prevista dalla nuova legge coloro che, ad esempio compiuta da poco la maggiore età, possono in ambiti scolastici essere protagonisti di reati di questo tipo". "Quello che più ci convince - aggiunge Padula - è lo sbilanciamento formativo che questa legge contiene. Prevenire, attraverso un processo educativo integrato ed efficace, è senza dubbio la migliore forma di gestione e soluzione di un fenomeno complesso che resta, però, caratterizzato da molti pregiudizi. Il cyberbullo rimane un bullo e poco conta che commetta i suoi atti nella vita online o in quella offline".

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